

IL “MOTU PROPRIO” pontificio e la liturgia tradizionale. Prima parte: Presentazione "in pillole" della questione
A un anno dall’entrata in vigore del noto Motu proprio, pubblichiamo una sorta di studio in due “puntate”(occasione peraltro utile a tenere il filo del discorso, invece di guardare soltanto al pezzetto più a portata di mano). Quello che segue è l’articolo di presentazione del Motu proprio, commissionato all’autore da un sacerdote (che lo valutò positivamente…e poi non lo pubblicò. Un segno, assieme ad altri omogenei, della poca solidità non personalmente di quel sacerdote, bravissimo, ma di quella prospettiva). Le prossime settimane pubblicheremo qualche nostra riflessione sulla materia.
1) Cos’è la Messa detta di San Pio V o tridentina[1]
È la Santa Messa celebrata secondo il rito riordinato da papa San Pio V, al tempo del Concilio di Trento, nell'ultima edizione di tale Messale (cioè quella del 1962). Rito che, nella struttura fondamentale, risale al papa San Gregorio Magno (590-604), con il Canone che risale addirittura agli Apostoli: perciò «deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico» (S.S. Benedetto XVI Motu proprio Summorum Pontificum cura, art. 1).
Tale rito si differenzia da quello promulgato nel 1969-1970, sotto l'autorità del papa Paolo VI, non soltanto per la lingua (peraltro, anche la Santa Messa secondo il Messale di Paolo VI può, di principio, essere celebrata in latino), quanto, più ampiamente, per vari aspetti rituali: non è soltanto una traduzione dal latino alle lingue nazionali. Tuttavia, dice Benedetto XVI rispondendo alle perplessità sul Suo progetto di liberalizzazione generale della liturgia antica, si può parlare di due usi diversi «dell'unico rito romano».
2) Quali sono le possibilità di realizzare tali celebrazioni
Innanzitutto va detto che non si tratta di una novità assoluta. Non è una liturgia che dopo quarant'anni di cessazione totale ritorna all'improvviso: ci sono vari precedenti che, passo dopo passo, hanno reso possibile questa misura, a lungo ponderata (Summorum Pontificum, introduzione).
Già il papa Giovanni Paolo II, a fronte del fatto che «in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche», concesse nel 1984 un primo indulto[2], che prevedeva qualche possibilità[3] di celebrare secondo l'antico Messale (Quattuor abhinc annos). Nel 1988 Egli, invocando la propria Autorità Apostolica, dispose che le norme di quattro anni prima fossero interpretate ed applicate in maniera «larga e generosa» per tutti i richiedenti (Motu proprio Ecclesia Dei). Perdurando le domande (e le difficoltà e le incertezze), già il precedente Pontefice aveva preso in seria considerazione la possibilità di varare una sorta di liberalizzazione, cui era orientato (cfr. Summorum Pontificum e, ad esempio, le interviste di S.E. il card. Castrillón Hoyos, Presidente dell'organismo competente, a il Giornale dell'8 luglio 2007 e 30 giorni di luglio-agosto 2007). Ora tale misura è stata decretata dal Pontefice regnante, S.S. Benedetto XVI (che a questi temi è notoriamente sensibile, e che peraltro ha chiarito come il Messale «più antico» non sia stato giuridicamente «mai abrogato») , appunto con il Motu proprio Summorum Pontificum (emanato il 7 luglio 2007 e in vigore dal 14 settembre dello stesso anno): ma già da prima la Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” (che è l'organo di cui si serve il Romano Pontefice per questa materia) aveva dato risposte a favore, ad esempio, della liceità di celebrare in rito tradizionale, oltre alla S. Messa, anche i Sacramenti; già da anni esistevano in alcune zone, ad esempio negli Stati Uniti, delle parrocchie personali, i cui fedeli (che ad esse appartengono per libera scelta anziché per automatismo territoriale) usufruiscono completamente della liturgia tradizionale. Il Motu proprio del Santo Padre Benedetto XVI dà piuttosto pieno riconoscimento giuridico, e maggiori possibilità pratiche, all'accesso a tale “forma liturgica”.
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Secondo il Motu proprio, la liturgia «più antica» può essere celebrata:
- nelle "Messe private" (cioè le S.S. Messe fuori orario, cui possono assistere liberamente coloro che lo desiderano), su iniziativa del sacerdote celebrante (artt. 2 e 4): per queste la liberalizzazione è completa;
- nelle comunità religiose, secondo una determinata casistica (art. 3);
- nelle parrocchie in cui un "gruppo stabile" di fedeli ne faccia domanda (art. 5 § 1 e 2);
- in circostanze particolari, come Sacramenti, esequie, pellegrinaggi (art. 5 § 3 e 9 § 1 e 2).
È anche possibile erigere parrocchie personali o cappellanie basate sulla celebrazione di tale liturgia (art. 10).
Oggetto della liberalizzazione decretata con Summorum Pontificum, pertanto, è sia il Messale che i Sacramenti (art. 5 comma 3, art. 9 commi 1 e 2, art. 10) ed il Breviario (art. 9 comma 3): in breve, tutti i libri liturgici antichi.
3) Il perché del “Motu proprio”
È il Santo Padre stesso a darne le ragioni, principalmente nella lettera di accompagnamento ai Vescovi (di tipo argomentativo) che accompagna il “Motu proprio” vero e proprio (di tipo normativo), in cui, premessa l’esistenza persino di «un’opposizione dura», tenta di rassicurare coloro che avevano opposto «timori» al documento in preparazione. I motivi addotti sono tre:
- riordinare una materia sulla cui situazione normativa attuale sussistevano varie incertezze;
- favorire una riconciliazione nella Chiesa, guarendo delle rotture determinatesi anche sulla liturgia;
- favorire un recupero generale di sacralità nelle celebrazioni liturgiche[4].
4) Le obiezioni a riguardo
Talvolta forse possono essere “ ridimensionate” osservando che questo atto – voluto personalmente dal Santo Padre: “Motu proprio” significa infatti “atto di propria iniziativa”; e voluto non come orientamento opinabile, ma come ordine formale del Sommo Pontefice: si vedano le impegnative formule di chiusura – non è sostitutivo del rito oggi diffuso, che resta la «forma ordinaria»[5] della liturgia: semplicemente gli affianca, come facoltà per chi lo desidera e ne fa richiesta, altre e consolidate possibilità optative.
Che eventualmente possono essere anche uno stimolo ad approfondire, in maniera serena, la conoscenza di queste tematiche: non per luoghi comuni, per sentito dire, ma confrontandosi costruttivamente con gli argomenti in materia.
S.P.
[1] Popolarmente conosciuta come “Messa in latino”, si può più precisamente indicare come “Messa in rito (romano) antico” o – meglio ancora – “Messa in rito tradizionale” (o “Messa tradizionale”) o “Messa gregoriana”.
[2] Non più limitato, come negli anni ‘70, a sacerdoti infermi o a casi particolarissimi.
[3] Peraltro, già due anni dopo una autorevolissima Commissione cardinalizia, costituita ad hoc dal Romano Pontefice, auspicava un allargamento di tali possibilità, rilevando espressamente che le notevoli restrizioni che apparivano in detto documento non corrispondevano alla “mente”, all’intenzione, del Supremo Legislatore.
[4] Su questo l’allora cardinale Ratzinger aveva già, per lungo tempo e ancora di recente, detto e scritto non poco.
[5] Da un punto di vista “tecnico” (probabilmente per l’ordinata gestione della liberalizzazione; e forse, ipotizzo, anche per altri motivi, dal momento che S.S. Benedetto XVI pensa, notoriamente, al progetto noto come “riforma della riforma”). È stato ripetutamente chiarito, da chi «esercit[a] l’autorità della Santa Sede» (SP Art.12) sulla materia, che il discorso della «forma ordinaria» e «forma extraordinaria» non è assolutamente da intendersi nel senso che quest’ultima debba essere considerata un’eccezione; come del resto implicito nel definire che il rito anteriore alla riforma del 1970 non è stato giuridicamente abrogato (Art.1), sicché, di logica conseguenza, conserva un vero diritto.